IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  legge  6  marzo  1992,  n.  216,  di  conversione,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  7  gennaio  1992,  n.  5,  ed  in
particolare l'art. 3;
  Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;
  Acquisiti  i  pareri  delle  organizzazioni sindacali del personale
interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 novembre 1994;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 1995;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Le disposizioni del Titolo I - Capi I, II e III del decreto del
Presidente  della  Repubblica  24  aprile  1982,  n. 335, concernente
l'ordinamento  del  personale  della  Polizia  di  Stato  che espleta
funzioni di polizia, sono modificate a norma dei seguenti commi.
  2.  Al primo comma dell'art. 1, le lettere a), b), c), d), e) ed f)
sono sostituite dalle seguenti:
    "a) ruolo degli agenti e assistenti;
    b) ruolo dei sovrintendenti;
    c) ruolo degli ispettori;
    d) ruolo dei commissari;
    e) ruolo dei dirigenti".
  3. L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  4.  (Ruolo  degli agenti ed assistenti). - 1. Il ruolo degli
agenti  e assistenti e' articolato in quattro qualifiche che assumono
le seguenti denominazioni:
   agente;
   agente scelto;
   assistente;
   assistente capo".
  4. L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  5 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti
ed  assistenti). - 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti
e  assistenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di
agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
  2.  Detto  personale  svolge  mansioni  esecutive con il margine di
iniziativa  e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute.
Puo',  altresi', in relazione ad una eventuale specifica preparazione
professionale  posseduta,  espletare  compiti  di  addestramento  del
personale della Polizia di Stato.
  3.  Al  personale  delle qualifiche di assistente e assistente capo
possono  essere  altresi'  conferiti  incarichi  di  coordinamento  o
comando di uno o piu' agenti in servizio operativo".
  5.  Dopo  l'art.  7,  l'intitolazione "CAPO III" e' soppressa e gli
articoli 8 e 9 sono abrogati.
  6. L'art. 10 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  10  (Promozione  ad  assistente).  -  1.  La promozione alla
qualifica  di  assistente  si  consegue,  a  ruolo  aperto,  mediante
scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio
nella qualifica di agente scelto".
  7. L'art. 11 e' abrogato.
  8. L'art. 12 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  12  (Promozione ad assistente capo). - 1. La promozione alla
qualifica  di  assistente  capo si consegue, a ruolo aperto, mediante
scrutinio  per  merito  assoluto al quale e' ammesso il personale che
abbia  compiuto  cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di
assistente".
  9. Gli articoli 13 e 14 sono abrogati.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse
             -  La  legge  6 marzo 1992, n. 216 reca: "Conversione in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992,
          n. 5, recante autorizzazione di spesa per  la  perequazione
          del  trattamento  economico dei sottufficiali dell'Arma dei
          carabinieri  in  relazione  alla   sentenza   della   Corte
          costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
          di   giudicati,   nonche'   perequazione   dei  trattamenti
          economici  relativi  al  personale   delle   corrispondenti
          categorie  delle  altre Forze di polizia. Delega al Governo
          per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego  delle
          Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche'
          per  il riordino delle carriere, attribuzioni e trattamenti
          economici". Si trascrive il testo del relativo art. 3:
             "Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
          emanare,  entro  il  31   dicembre   1992,   su   proposta,
          rispettivamente,  dei  Ministri dell'interno, della difesa,
          delle finanze, di grazia e giustizia e  dell'agricoltura  e
          delle  foreste,  di concerto con i Ministri per la funzione
          pubblica e del tesoro, decreti  legislativi  contenenti  le
          necessarie  modificazioni  agli  ordinamenti  del personale
          indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti
          e direttivi e gradi corrispondenti, per il  riordino  delle
          carriere,  delle attribuzioni e dei trattamenti, economici,
          allo scopo di conseguire  una  disciplina  omogenea,  fermi
          restando  i  rispettivi  compiti  istituzionali,  le  norme
          fondamentali  di  stato,  nonche'  le  attribuzioni   delle
          autorita'  di  pubblica  sicurezza,  previsti dalle vigenti
          disposizioni di legge. Per  il  personale  delle  Forze  di
          polizia  i  decreti  legislativi  sono  adottati  sempre su
          proposta dei Ministri interessati e  con  la  concertazione
          del Ministro dell'interno.
             2.  Gli  schemi di decreto legislativo saranno trasmessi
          alle organizzazioni sindacali,  del  personale  interessato
          maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale e agli
          organismi di rappresentanza del personale militare, perche'
          possano esprimere il proprio parere  entro  il  termine  di
          trenta   giorni   dalla   ricezione  degli  schemi  stessi,
          trascorso il quale il parere si  intende  favorevole.  Essi
          saranno,  inoltre,  trasmessi,  almeno tre mesi prima della
          scadenza del termine di  cui  al  comma  1,  al  Parlamento
          affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
          dei  deputati  e  del  Senato della Repubblica esprimano il
          proprio parere secondo le modalita'  di  cui  all'art.  24,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400.
             3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1, i decreti
          legislativi   potranno   prevedere   che   la   sostanziale
          equiordinazione  dei  compiti  e  dei  connessi trattamenti
          economici sia conseguita attraverso la revisione di  ruoli,
          gradi  e  qualifiche  e,  ove  occorra,  anche  mediante la
          soppressione  di  qualifiche  o  gradi,   ovvero   mediante
          l'istituzione  di  nuovi  ruoli,  qualifiche  o  gradi  con
          determinazione delle relative  dotazioni  organiche,  ferme
          restando  le  dotazioni organiche complessive previste alla
          data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
          Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
          legislativi potranno prevedere  che:  a)  per  l'accesso  a
          determinati   ruoli,   gradi   e   qualifiche,  ovvero  per
          l'attribuzione di  specifiche  funzioni  sia  stabilito  il
          superamento  di  un  concorso pubblico, per esami, al quale
          sono ammessi a partecipare candidati in possesso di  titolo
          di  studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a
          ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino  al
          limite  massimo  del  30  per cento dei posti disponibili e
          mediante  concorso  interno,  per  titoli  ed   esami,   al
          personale   appaetenente   al   ruolo,  grado  o  qualifica
          immediatamente  sottostante  in  possesso  di   determinate
          anzianita'  di  servizio,  anche  se  privo  del prescritto
          titolo  di  studio.  Il   limite   predetto   puo'   essere
          diversamente  definito  per il solo accesso dai ruoli degli
          assistenti  e  degli  agenti   ed   equiparati   a   quello
          immediatamente    superiore.   Con   i   medesimi   decreti
          legislativi  saranno  altresi'   previste   le   occorrenti
          disposizioni transitorie.
             4.  Al  personale  che,  alla  data di entrata in vigore
          della presente legge, riveste  la  qualifica  di  agente  o
          equiparata  e'  attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993,
          il  trattamento  economico  corrispondente  al  V   livello
          retributivo.  A  decorrere  dalla  stessa  data  e' inoltre
          attribuito il trattamento economico  corrispondente  al  VI
          livello  retributivo  agli  assistenti capo o equiparati in
          possesso  della   qualifica   di   ufficiale   di   polizia
          giudiziaria,  previa collocazione degli stessi in posizione
          transitoria  fino alla istituzione di apposito ruolo, anche
          ad esaurimento. Al personale con qualifica  di  agente,  di
          agente  scelto  e  di  assistente capo ufficiale di polizia
          giudiziaria  e  con  qualifiche  o  gradi   equiparati   e'
          corrisposta,  per  l'anno  1992,  una  somma una tantum non
          superiore a L.  500.000 per ciascuno.
             5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4,  l'onere
          relativo  all'attuazione delle disposizioni di cui al commi
          1 e 3 non puo'  superare  il  limite  di  spesa  di  30.000
          milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".
             -  La  legge  19  aprile  1995,  n. 130, reca "Delega al
          Governo in materia  di  procedure  per  la  disciplina  del
          rapporto  d'impiego e per il riordino delle carriere, delle
          attribuzioni e dei trattamenti  economici  delle  Forze  di
          polizia e delle Forze armate".
             -  La  legge  23  agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri".  Si  trascrive il testo del
          relativo art. 24:
             "Art. 24 (Delega per la riforma degli enti  pubblici  di
          informazione  statistica).  -  1. Il Governo e' delegato ad
          emanare, entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della   presente   legge,  norme  aventi  valore  di  legge
          ordinaria per la  riforma  degli  enti  e  degli  organismi
          pubblici  di  informazione  statistica  in base ai seguenti
          principi e criteri direttivi:
               a) che  sia  attuato  il  sistematico  collegamento  e
          l'interconnessione  di  tutte  le  fonti pubbliche preposte
          alla raccolta e alla elaborazione  dei  dati  statistici  a
          livello centrale e locale;
               b)  che  sia istituito un ufficio di statistica presso
          ogni  amministrazione  centrale  dello  Stato,  incluse  le
          aziende  autonome,  e  che gli uffici cosi' istituiti siano
          posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;
               c)  che  siano  attribuiti  all'ISTAT  i  compiti   di
          indirizzo e coordinamento;
               d) che sia garantito il principio dell'imparzialita' e
          della  completezza  nella  raccolta,  nella  elaborazione e
          nella diffusione dei dati;
               e) che sia garantito l'accesso diretto  da  parte  del
          Parlamento,  delle  regioni,  di  enti  pubblici, di organi
          dello Stato,  di  persone  giuridiche,  di  associazioni  e
          singoli   cittadini   ai   dati   elaborati  con  i  limiti
          espressamente previsti  dalla  legge  e  nel  rispetto  dei
          diritti fondamentali della persona;
               f)   che   sia  informato  annualmente  il  Parlamento
          sull'attivita' dell'ISTAT, sulla  raccolta,  trattamento  e
          diffusione  dei  dati  statistici  da  parte della pubblica
          amministrazione;
               g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia
          di strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie.
             2. I decreti delegati di cui al  comma  1  sono  emanati
          previo  parere  delle  Commissioni  permanenti delle Camere
          competenti per materia. Il Governo  procede  comunque  alla
          emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia
          espresso entro sessanta giorni dalla richiesta".
          Note all'art. 1:
             -  Il  D.P.R.  24  aprile 1982, n. 335, reca: "D.P.R. 24
          aprile  1982,  n.  335,  ordinamento  del  personale  della
          Polizia  di  Stato  che  espleta  funzioni  di polizia". Si
          trascrive il testo del relativo titolo I, capi I, II e III:
                                   "TITOLO I
          ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
                                      CHE
                          ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA
                                    Capo I
             Art.  1   (Istituzione   dei   ruoli).   -   Nell'ambito
          dell'Amministrazione    della   pubblica   sicurezza   sono
          istituiti i seguenti ruoli del personale  della  Poliza  di
          Stato che espleta funzioni di polizia:
               a) ruolo degli agenti;
               b) ruolo degli assistenti;
               c) ruolo dei sovrintendenti;
               d) ruolo degli ispettori;
               e) ruolo dei commissari;
               f) ruolo dei dirigenti.
             Salvo  quanto  specificato  nei  successivi articoli, il
          personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento
          dei compiti istituzionali  sanciti  dalla  legge  1  aprile
          1981,  n.  121  (3),  svolge  anche le attivita' accessorie
          necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.
             Art. 2 (Dotazioni organiche). -  La  dotazione  organica
          dei  ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta
          funzioni di polizia e' fissata nella tabella A allegata  al
          presente decreto legislativo.
             In  corrispondenza  dei  posti  occupati  dal  personale
          inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui agli articoli 19
          e    seguenti    del    decreto    legislativo     relativo
          all'inquadramento  del  personale  che  espleta funzioni di
          polizia, sono  resi  indisponibili  altrettanti  posti  nel
          ruolo ordinario degli agenti e nella qualifica iniziale del
          ruolo  dei  commissari,  istituiti  con il presente decreto
          legislativo.
             Art. 3 (Gerarchia). - La gerarchia fra gli  appartenenti
          ai  ruoli  del personale della Polizia di Stato che espleta
          funzioni di polizia e' determinata come  segue:  dirigenti,
          commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.
             Nell'ambito   dello   stesso   ruolo   la  gerarchia  e'
          determinata dalla  qualifica  e,  nella  stessa  qualifica,
          dall'anzianita'.
             L'anzianita'  e'  determinata  dalla data del decreto di
          nomina o di promozione; a parita' di tale data,  da  quella
          del  decreto  di  promozione  o  di  nomina  alla qualifica
          precedente  e,  a  parita'   delle   predette   condizioni,
          dall'eta',  salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle
          classificazioni ottenute negli  esami  di  concorso,  negli
          scrutini  per  merito  comparativo  e  nelle graduatorie di
          merito.
                                    Capo II
             Art.  4 (Ruolo degli agenti). - Il ruolo degli agenti e'
          articolato in due  qualifiche,  che  assumono  le  seguenti
          denominazioni:
              agente;
              agente scelto.
             Art.  5  (Funzioni  del  personale appartenente al ruolo
          degli agenti). - Al personale appartenente al  ruolo  degli
          agenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche
          di  agente  di  pubblica  sicurezza  e di agente di polizia
          giudiziaria.
             Detto personale svolge mansioni esecutive con il margine
          di  iniziativa  e   di   discrezionalita'   inerente   alle
          qualifiche possedute.
             Puo',  altresi', in relazione ad una eventuale specifica
          preparazione professionale posseduta, espletare compiti  di
          addestramento del personale della Polizia di Stato.
            Art.  6  (Nomina  ad  agente). - La nomina alla qualifica
          iniziale del ruolo degli  agenti  si  consegue  secondo  le
          disposizioni  degli  articoli  47,  48  e  50 della legge 1
          aprile 1981, n. 121.
             Art. 7 (Promozione ad agente scelto). - La promozione ad
          agente  scelto  si  consegue,  a  ruolo  aperto,   mediante
          scrutinio  per  merito  assoluto  al quale sono ammessi gli
          agenti che  alla  data  dello  scrutinio  abbiano  compiuto
          cinque  anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo
          di frequenza del corso di cui all'art.  48  della  legge  1
          aprile 1981, n. 121.
             Per  il  personale assunto ai sensi della legge 8 luglio
          1980, n.  343 ai fini del  precedente  comma,  il  servizio
          prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' computato
          per intero.
                                   Capo III
             Art.  8  (Ruolo  degli  assistenti).  -  Il  ruolo degli
          assistenti e' articolato in tre qualifiche, che assumono le
          seguenti denominazioni:
              assistente;
              assistente principale;
              assistente capo.
             Art.  9  (Funzioni  del  personale   appartenente   alle
          qualifiche  di  assistente  e  assistente  capo).  -  1. Al
          personale delle qualifiche di assistente e assistente  capo
          e'  attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza
          e di agente di polizia giudiziaria.
             2. Agli assistenti capo e'  attribuita  la  qualita'  di
          ufficiale  di  polizia  giudiziaria, previo superamento del
          corso di aggiornamento di cui all'art. 13,  di  durata  non
          inferiore   a   trenta  giorni,  da  espletarsi  di  regola
          annualmente, secondo modalita' di  attuazione  e  programmi
          stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
             3.  Al  personale  delle  qualifiche  di assistente e di
          assistente capo sono attribuite mansioni esecutive  con  il
          margine  di  iniziativa e di discrezionalita' inerente alle
          qualita' di cui al  comma  1;  a  detto  personale  possono
          essere   altresi'   conferiti  incarichi  specialistici  di
          coordinamento e di comando di uno o piu' agenti in servizio
          operativo.
             4. Al personale della qualifica di assistente  capo  che
          abbia  superato  il corso di cui al comma 2 sono attribuite
          le medesime mansioni previste al comma 3, con il margine di
          iniziativa e di discrezionalita' inerente alla qualita'  di
          ufficiale di polizia giudiziaria.
             5.  Il  personale  delle  qualifiche  di assistente e di
          assistente  capo   puo'   svolgere,   in   relazione   alla
          professionalita'  posseduta,  compiti  di addestramento del
          personale della Polizia di Stato.
             Art. 10 (Nomina ad assistente). -  I  posti  disponibili
          nella qualifica iniziale del ruolo degli assistenti vengono
          conferiti,  secondo  il turno di anzianita' senza demerito,
          agli agenti scelti con almeno  quattro  anni  di  effettivo
          servizio nella qualifica.
             Art.  11  (Promozione  ad  assistente  principale). - La
          promozione  alla  qualifica  di  assistente  principale  si
          consegue  a  ruolo  aperto,  mediante  scrutinio per merito
          assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica
          di assistente, che alla data dello scrutinio  stesso  abbia
          compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
             Art.  12  (Promozione  ad  assistente  capo).  -  1.  La
          promozione alla qualifica di assistente capo si consegue  a
          ruolo  aperto  mediante  scrutinio  per  merito assoluto al
          quale  e'  ammesso  il  personale  che,  alla  data   dello
          scrutinio,  abbia compiuto 15 anni di servizio ovvero abbia
          compiuto 5 anni di servizio nella qualifica di assistente.
             Art. 13 (Corso di aggiornamento). - 1. Sono  ammessi,  a
          domanda, al corso di cui all'art. 9 gli assistenti capo con
          almeno un anno di anzianita' nella qualifica. Il corso puo'
          essere ripetuto una sola volta.
             1-bis.  L'ammissione,  nel  limite dei posti fissati, di
          regola annualmente, con decreto del Ministro  dell'interno,
          avviene secondo l'ordine di ruolo.
             2.  Il corso di aggiornamento e' di durata non inferiore
          a trenta giorni,  da  espletarsi,  di  regola  annualmente,
          secondo  modalita'  di  attuazione e di programmi stabiliti
          con decreto del Ministro dell'interno.
             3. Al personale della qualifica di assistente  capo  che
          supera il corso spetta un aumento stipendiale, pari al 2,50
          per  cento dello stipendio tabellare iniziale di livello, a
          decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della
          conclusione del corso. Tale  beneficio  e'  riassorbito  in
          caso  di promozione a qualifica superiore e non costituisce
          presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute
          nel quinto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio  1980,
          n. 312.
             Art. 14 (Dimissione dal corso). - Sono dimessi dal corso
          gli assistenti principali che:
              1) dichiarino di rinunciare al corso;
              2)  sono  stati  per qualsiasi motivo assenti dal corso
          per piu' di dieci giorni, anche se non consecutivi.
             Nel  caso  di  infermita'  contratta   a   causa   delle
          esercitazioni  pratiche,  gli  assistenti  principali  sono
          ammessi a partecipare di diritto al primo corso  successivo
          al  riconoscimento  della  loro  idoneita'  psico-fisica  e
          sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbiano
          riportato   sanzioni   disciplinari   piu'   gravi    della
          deplorazione.
             Gli  assistenti  principali  di  sesso femminile, la cui
          assenza e' stata determinata da maternita', sono ammessi  a
          partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza
          dal  lavoro  previsti dalle disposizioni sulla tutela delle
          lavoratrici madri.
             Sono  esclusi  dal  corso  gli   assistenti   principali
          responsabili    di   infrazioni   punibili   con   sanzioni
          disciplinari piu' gravi della deplorazione.
             I provvedimenti di dimissione o di espulsione dal  corso
          sono   adottati  con  decreto  del  capo  della  Polizia  -
          direttore generale della pubblica  sicurezza,  su  proposta
          del direttore dell'Istituto".